Art. 7

Recepimento

In vigore dal 17 dic 2013
Recepimento 1.   La Francia adotta e pubblica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva come segue: a) per quanto concerne l', paragrafi 1, 2 e 3, entro il 31 dicembre 2018; b) per quanto concerne l', paragrafo 5, rispettivamente entro le date di cui alle lettere a) e b); c) per quanto concerne l', entro il 1o gennaio 2014; d) per quanto concerne l', paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2018; e) per quanto concerne l', paragrafi 2 e 3, entro le date di cui al medesimo articolo; f) per quanto concerne l', paragrafo 1, lettera a), entro il 31 dicembre 2018; g) per quanto concerne l', paragrafo 1, lettera b), entro il 30 giugno 2021; h) per quanto concerne l', paragrafi 2 e 3, entro le date di cui al medesimo articolo; i) per quanto concerne l', entro il 1o gennaio 2014, tranne nel caso in cui la Francia non ricorra alla possibilità prevista da tale articolo; j) per quanto concerne l', entro il 30 giugno 2016. La Francia comunica alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando la Francia adotta tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dalla Francia. 2.   La Francia comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adotta nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Recepimento (Art. 7 Direttiva (UE) 2013/64) — Testo vigente | Portale Normativo