Art. 2
Modifica della direttiva 1999/74/CE
In vigore dal 17 dic 2013
Modifica della direttiva 1999/74/CE
All' della direttiva 1999/74/CE è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. In deroga al paragrafo 2, a Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“Mayotte”), le galline ovaiole possono continuare a essere allevate nelle gabbie di cui al presente capo fino al 31 dicembre 2017.
La costruzione o la messa in funzione per la prima volta a Mayotte delle gabbie di cui al presente capo è vietata a partire dal 1o gennaio 2014.
Le uova provenienti da allevamenti di galline ovaiole che impiegano le gabbie di cui al presente capo sono commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Tali uova e i relativi imballaggi sono chiaramente identificati con un marchio speciale che rende possibili i controlli necessari. Una descrizione precisa di tale marchio speciale è comunicata alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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