Art. 46

Classificazione medica

In vigore dal 5 dic 2013
Classificazione medica Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda l'idoneità al lavoro dei lavoratori della categoria A, la classificazione medica consolidata sia la seguente: a) idoneo; b) idoneo, a determinate condizioni; c) non idoneo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:59:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Classificazione medica (Art. 46 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo