Art. 46 · Classificazione medica

Art. 46

Classificazione medica

In vigore dal 5 dic 2013
Classificazione medica Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda l'idoneità al lavoro dei lavoratori della categoria A, la classificazione medica consolidata sia la seguente: a) idoneo; b) idoneo, a determinate condizioni; c) non idoneo.
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