Art. 16

Attività di informazione e formazione di lavoratori potenzialmente esposti a sorgenti orfane

In vigore dal 5 dic 2013
Attività di informazione e formazione di lavoratori potenzialmente esposti a sorgenti orfane 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la direzione degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, compresi i grandi depositi e i più importanti impianti di riciclaggio dei rottami metallici, nonché la direzione di importanti nodi di transito, siano informate della possibilità di trovarsi dinanzi a sorgenti. 2.   Gli Stati membri incoraggiano la direzione degli impianti di cui al paragrafo 1 a provvedere affinché i lavoratori del loro impianto, nel caso in cui possano trovarsi dinanzi a sorgenti: a) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei loro contenitori; b) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti; c) siano informati e formati sulle misure da adottare in loco in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.
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Attività di informazione e formazione di lavoratori potenzialmente esposti a sorgenti orfane (Art. 16 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo