Art. 14

Responsabilità generali in materia di istruzione, formazione e trasmissione di informazioni

In vigore dal 5 dic 2013
Responsabilità generali in materia di istruzione, formazione e trasmissione di informazioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono un quadro legislativo e amministrativo appropriato che assicuri l'erogazione di un'adeguata istruzione, formazione e trasmissione di informazioni in materia di radioprotezione a tutte le persone le cui funzioni richiedano competenze specifiche nel campo della radioprotezione. Le attività di formazione e informazione sono ripetute a intervalli appropriati e sono documentate. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché siano poste in essere azioni di istruzione, formazione e riqualificazione allo scopo di permettere il riconoscimento di esperti in radioprotezione e specialisti in fisica medica, nonché servizi di medicina del lavoro e servizi di dosimetria, in relazione al tipo di pratica in questione. 3.   Gli Stati membri possono provvedere affinché siano poste in essere azioni di istruzione, formazione e riqualificazione allo scopo di permettere il riconoscimento di addetti incaricati della radioprotezione, se tale riconoscimento è previsto dalla legislazione nazionale.
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Responsabilità generali in materia di istruzione, formazione e trasmissione di informazioni (Art. 14 Direttiva (UE) 2013/59) — Testo vigente | Portale Normativo