Art. 38
Obblighi operativi degli organismi notificati
In vigore dal 20 nov 2013
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli da 19 a 24.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici e gli importatori privati. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
Nel far ciò essi rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto alla presente direttiva.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti di cui all’, paragrafo 1, e all’allegato I o alle norme armonizzate corrispondenti non sono state rispettate da un fabbricante o da un importatore privato, chiede a tale fabbricante o importatore privato di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di adottare le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato.
5. Qualora non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
Storico versioni
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