Art. 34

Procedura di notifica

In vigore dal 20 nov 2013
Procedura di notifica 1.   Le autorità notificanti possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che rispettino le prescrizioni di cui all’. 2.   Le autorità notificanti notificano alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione. 3.   La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il prodotto o i prodotti interessati e la relativa attestazione di competenza. 4.   Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all’, paragrafo 2, l’autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sarà controllato periodicamente e continuerà a soddisfare le prescrizioni di cui all’. 5.   L’organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva. 6.   Eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.
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Procedura di notifica (Art. 34 Direttiva (UE) 2013/53) — Testo vigente | Portale Normativo