Art. 14

Presunzione di conformità

In vigore dal 20 nov 2013
Presunzione di conformità I prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’, paragrafo 1 e all’allegato I.
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Presunzione di conformità (Art. 14 Direttiva (UE) 2013/53) — Testo vigente | Portale Normativo