Art. 6
Diritto di comunicare con terzi durante lo stato di privazione della libertà personale
In vigore dal 22 ott 2013
Diritto di comunicare con terzi durante lo stato di privazione della libertà personale
1. Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati che sono privati della libertà personale abbiano il diritto di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato.
2. Gli Stati membri possono limitare o differire l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 in considerazione di esigenze imperative o di esigenze operative proporzionate.
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