Art. 6 · Diritto di comunicare con terzi durante lo stato di privazione della libertà personale

Art. 6

Diritto di comunicare con terzi durante lo stato di privazione della libertà personale

In vigore dal 22 ott 2013
Diritto di comunicare con terzi durante lo stato di privazione della libertà personale 1.   Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati che sono privati della libertà personale abbiano il diritto di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato. 2.   Gli Stati membri possono limitare o differire l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 in considerazione di esigenze imperative o di esigenze operative proporzionate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:48:oj#art-6