Art. 13

Persone vulnerabili

In vigore dal 22 ott 2013
Persone vulnerabili Gli Stati membri garantiscono che, nell’applicazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolare esigenze di indagati e imputati vulnerabili.
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Persone vulnerabili (Art. 13 Direttiva (UE) 2013/48) — Testo vigente | Portale Normativo