Art. 12

Mezzi di ricorso

In vigore dal 22 ott 2013
Mezzi di ricorso 1.   Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati in un procedimento penale, così come le persone ricercate nell’ambito di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva. 2.   Fatti salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli Stati membri garantiscono che, nel quadro dei procedimenti penali, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto conformemente all’, paragrafo 6, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento.
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Mezzi di ricorso (Art. 12 Direttiva (UE) 2013/48) — Testo vigente | Portale Normativo