Art. 7
Strumenti utilizzati per commettere i reati
In vigore dal 12 ago 2013
Strumenti utilizzati per commettere i reati
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la fabbricazione, la vendita, l’approvvigionamento per l’uso, l’importazione, la distribuzione o la messa a disposizione in altro modo intenzionali di uno dei seguenti strumenti, compiuti senza diritto e con l’intenzione di utilizzarli al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6, siano punibili come reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità:
a)
un programma per computer, destinato o modificato principalmente al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6;
b)
una password di un computer, un codice d’accesso, o dati simili che permettono di accedere in tutto o in parte a un sistema di informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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