Art. 7 · Strumenti utilizzati per commettere i reati

Art. 7

Strumenti utilizzati per commettere i reati

In vigore dal 12 ago 2013
Strumenti utilizzati per commettere i reati Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la fabbricazione, la vendita, l’approvvigionamento per l’uso, l’importazione, la distribuzione o la messa a disposizione in altro modo intenzionali di uno dei seguenti strumenti, compiuti senza diritto e con l’intenzione di utilizzarli al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6, siano punibili come reato, almeno per i casi che non sono di minore gravità: a) un programma per computer, destinato o modificato principalmente al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6; b) una password di un computer, un codice d’accesso, o dati simili che permettono di accedere in tutto o in parte a un sistema di informazione.
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