Art. 12
Competenza giurisdizionale
In vigore dal 12 ago 2013
Competenza giurisdizionale
1. Gli Stati membri stabiliscono la propria competenza giurisdizionale relativamente ai reati di cui agli articoli da 3 a 8 quando il reato sia stato commesso:
a)
in tutto o in parte sul loro territorio; o
b)
da un loro cittadino, quanto meno nei casi in cui l’atto costituisce un reato nel luogo in cui è stato commesso.
2. Nello stabilire la propria competenza giurisdizionale conformemente al paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro assicura di avere competenza giurisdizionale qualora:
a)
l’autore abbia commesso il reato mentre era fisicamente presente nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che il reato sia stato o meno commesso contro un sistema di informazione nel suo territorio; o
b)
il reato sia stato commesso contro un sistema di informazione nel suo territorio, indipendentemente dal fatto che l’autore del reato fosse o meno fisicamente presente nel suo territorio al momento della commissione del reato.
3. Uno Stato membro informa la Commissione ove decida di stabilire la competenza giurisdizionale per un reato di cui agli articoli da 3 a 8 commesso al di fuori del suo territorio, anche qualora:
a)
l’autore del reato risieda abitualmente nel suo territorio; o
b)
il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio.
Storico versioni
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