Art. 11

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

In vigore dal 12 ago 2013
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell’, paragrafo 1, sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali: a) l’esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; b) l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di attività commerciali; c) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell’, paragrafo 2, sia punibile con sanzioni o altre misure effettive, proporzionate e dissuasive.
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Sanzioni applicabili alle persone giuridiche (Art. 11 Direttiva (UE) 2013/40) — Testo vigente | Portale Normativo