Art. 99

Programma di revisione prudenziale

In vigore dal 26 giu 2013
Programma di revisione prudenziale 1.   Le autorità competenti adottano, almeno una volta l'anno, un programma di revisione prudenziale per gli enti soggetti alla loro vigilanza. Tale programma tiene conto del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'. Esso comprende quanto segue: a) l'illustrazione del modo in cui le autorità competenti intendono esercitare le loro funzioni e allocare le loro risorse; b) l'indicazione degli enti che saranno soggetti a vigilanza rafforzata e le misure adottate ai fini di detta vigilanza conformemente al paragrafo 3; c) un programma di ispezioni presso i locali dell'ente, incluse le succursali e le filiazioni stabilite in altri Stati membri, conformemente agli . 2.   I programmi di revisione prudenziale comprendono i seguenti enti: a) enti per i quali i risultati delle prove di stress di cui all', paragrafo 1, lettere a) e g), e all' o il risultato del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all' indicano rischi significativi per la loro solidità finanziaria continua o indicano eventuali violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013; b) enti che rappresentano un rischio sistemico per il sistema finanziario; c) ogni altro ente per il quale le autorità competenti lo ritengano necessario. 3.   Se ritenuto opportuno ai sensi dell', sono adottate, in particolare, le seguenti misure, ove necessario: a) l'aumento del numero o della frequenza delle ispezioni in loco presso l'ente; b) la presenza permanente dell'autorità competente presso l'ente; c) l'obbligo dell'ente di trasmettere segnalazioni supplementari o di trasmetterle con maggiore frequenza; d) il riesame supplementare o più frequente dei piani operativi, strategici o aziendali dell'ente; e) i riesami tematici per sorvegliare rischi specifici che potrebbero concretizzarsi. 4.   L'adozione di un programma di revisione prudenziale da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine non impedisce alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di effettuare caso per caso controlli in loco e ispezioni sulle attività svolte dalle succursali di enti nel loro territorio conformemente all', paragrafo 3.
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Programma di revisione prudenziale (Art. 99 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo