Art. 78

Analisi comparata per la vigilanza sui metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri

In vigore dal 26 giu 2013
Analisi comparata per la vigilanza sui metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri 1.   Le autorità competenti garantiscono che gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri, fatta eccezione per il rischio operativo, riferiscano i risultati dei calcoli dei loro metodi interni per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento. Gli enti presentano i risultati dei calcoli, corredati di una spiegazione delle metodologie utilizzate per produrli, alle autorità competenti con una frequenza adeguata e almeno una volta l'anno. 2.   Le autorità competenti garantiscono che gli enti presentino alle autorità competenti e all'ABE i risultati dei calcoli di cui al paragrafo 1 secondo il modello sviluppato dall'ABE conformemente al paragrafo 8. Se le autorità competenti scelgono di sviluppare portafogli specifici, lo fanno in consultazione con l'ABE e assicurano che gli enti riferiscano i risultati dei calcoli separatamente dai risultati dei calcoli per i portafogli dell'ABE. 3.   Le autorità competenti sorvegliano, sulla base delle informazioni presentate dagli enti conformemente al paragrafo 1, la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri applicabili, fatta eccezione per il rischio operativo, alle esposizioni o operazioni nel portafoglio di riferimento derivanti dai metodi interni di tali enti. Almeno una volta l'anno, le autorità competenti effettuano una valutazione della qualità di tali metodi, prestando particolare attenzione: a) ai metodi che mostrano differenze significative nei requisiti in materia di fondi propri per la stessa esposizione; b) ai metodi che presentano una diversità particolarmente alta o bassa, e anche quelli che presentano una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti in materia di fondi propri. L'ABE elabora una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi interni sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2. 4.   Se determinati enti si distaccano notevolmente dalla maggior parte degli enti loro simili o se si registra una limitata analogia del metodo che determina un'ampia varietà di risultati, le autorità competenti ne indagano i motivi e, qualora si evidenzi chiaramente che il metodo di un ente determina una sottovalutazione dei requisiti in materia di fondi propri non attribuibile a differenze nei rischi sottostanti delle esposizioni o posizioni, adotta misure correttive. 5.   Le autorità competenti assicurano che le loro decisioni sull'adeguatezza delle misure correttive di cui al paragrafo 4 siano conformi al principio per cui tali misure devono mantenere gli obiettivi di un metodo interno e pertanto: a) non determinino standardizzazione o metodi preferiti; b) non creino falsi incentivi; o c) non provochino comportamenti imitativi. 6.   L'ABE può emanare orientamenti e raccomandazioni conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010, qualora lo consideri necessario sulla base delle informazioni e delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, per migliorare le pratiche di vigilanza o le prassi degli enti riguardo ai metodi interni. 7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) le procedure per la condivisione delle valutazioni effettuate conformemente al paragrafo 3 tra le autorità competenti e con l'ABE; b) le norme per la valutazione effettuata dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 8.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare: a) il modello, le definizioni e le soluzioni IT da applicare nell'Unione per le relazioni di cui al paragrafo 2; b) il portafoglio o i portafogli di riferimento di cui al paragrafo 1. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. 9.   Entro il 1o aprile 2015 e previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento dell'analisi comparativa dei modelli interni, compreso l'ambito di applicazione del modello. Se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa.
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Analisi comparata per la vigilanza sui metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri (Art. 78 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo