Art. 77

Metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri

In vigore dal 26 giu 2013
Metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri 1.   Le autorità competenti incoraggiano gli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività, a sviluppare capacità interne di valutazione del rischio di credito e incrementare l'uso del metodo basato sui rating interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito nei casi in cui le loro esposizioni siano rilevanti in termini assoluti e, allo stesso tempo, essi abbiano un gran numero di controparti rilevanti. Il presente articolo lascia impregiudicati il soddisfacimento dei criteri stabiliti alla parte tre, titolo I, capo 3, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Le autorità competenti vigilano, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività degli enti, affinché essi non si affidino esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito esterni per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario. 3.   Le autorità competenti incoraggiano gli enti, tenendo conto delle loro dimensioni, organizzazione interna e della natura, ampiezza e complessità delle loro attività, a sviluppare capacità interne di valutazione del rischio specifico e a incrementare l'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio specifico legato agli strumenti di debito nel portafoglio di negoziazione, assieme a modelli interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri i rischi di default e migrazione, nei casi in cui le loro esposizioni a rischi specifici siano rilevanti in termini assoluti ed essi abbiano un gran numero di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti. Il presente articolo lascia impregiudicato il soddisfacimento dei criteri stabiliti alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezioni da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente il concetto di "esposizioni a rischi specifici rilevanti in termini assoluti" di cui al paragrafo 3, primo comma, e le soglie per precisare il concetto di "gran numero" di controparti rilevanti e di posizioni rilevanti in strumenti di debito di diversi emittenti. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-77

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri (Art. 77 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo