Art. 72

Diritto di ricorso

In vigore dal 26 giu 2013
Diritto di ricorso Gli Stati membri assicurano che contro le decisioni e le misure prese a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 sia possibile presentare ricorso. Gli Stati membri assicurano altresì che sia possibile presentare ricorso avverso l'omessa decisione, entro sei mesi dalla presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
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Diritto di ricorso (Art. 72 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo