Art. 161

Riesame e relazione

In vigore dal 26 giu 2013
Riesame e relazione 1.   La Commissione esegue riesami periodici dell'attuazione della presente direttiva al fine di garantire che la sua attuazione non provochi discriminazioni manifeste tra gli enti fondate sulla loro struttura giuridica o sul modello di proprietà. 2.   Entro il 30 giugno 2016, la Commissione, in stretta collaborazione con l'ABE, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa, sulle disposizioni in materia di remunerazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, a seguito di un riesame delle stesse, tenendo conto degli sviluppi internazionali, con particolare riguardo a: a) la loro efficienza, attuazione e applicazione, ivi inclusa l'identificazione di eventuali lacune derivanti dall'applicazione del principio di proporzionalità a tali disposizioni; b) gli effetti del rispetto del principio stabilito all', paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda: i) competitività e stabilità finanziaria; e ii) eventuali membri del personale che lavorano effettivamente e fisicamente in filiazioni stabilite all'esterno del SEE di enti imprese madri stabilite all'interno del SEE. Tale riesame valuta, in particolare, se il principio stabilito all', paragrafo 1, lettera g), debba continuare ad applicarsi a membri del personale soggetti al primo comma, lettera b), punto ii). 3.   A decorrere dal 2014 l'ABE, in collaborazione con l'AEAP e l'AESFEM, pubblica una relazione semestrale che analizza in che misura la normativa degli Stati membri faccia riferimento ai rating di credito esterni ai fini della regolamentazione e i provvedimenti adottati dagli Stati membri per ridurre tali riferimenti. Tali relazioni indicano in che modo le autorità competenti rispettano gli obblighi a norma dell', paragrafi 1 e 3, e dell', lettera b). Tali relazioni illustrano anche il grado di convergenza in materia di vigilanza raggiunto a tale riguardo. 4.   Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione degli e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa. 5.   Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riesamina i risultati conseguiti a norma dell', paragrafo 11, tra cui il carattere appropriato del raffronto delle pratiche relative alla diversità, tenendo conto di tutti i pertinenti sviluppi dell'Unione e internazionali, e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa. 6.   Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione consulta il CERS, l'ABE, l'AEAP, l'AESFEM e il SEBC ed altre parti interessate in merito all'efficacia delle disposizioni in materia di condivisione delle informazioni ai sensi della presente direttiva, sia in periodi normali sia in periodi di stress. 7.   Entro il 31 dicembre 2015, l'ABE procede ad un riesame e presenta una relazione alla Commissione in merito all'applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, concernenti la cooperazione dell'Unione e degli Stati membri con i paesi terzi. Tale relazione individua i settori che richiedono ulteriore sviluppo per quanto riguarda la cooperazione e la condivisione di informazioni. L'ABE pubblica la relazione sul proprio sito web. 8.   Su mandato della Commissione, l'ABE valuta se i soggetti del settore finanziario che dichiarano di svolgere le proprie attività in conformità dei principi del sistema bancario islamico sono adeguatamente coperti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013. La Commissione esamina la relazione elaborata dall'ABE e presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio, se opportuno. 9.   Entro il 1o luglio 2014 l'ABE riferisce alla Commissione in merito all'utilizzo da parte degli enti creditizi delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine delle banche centrali del SEBC e di analoghe misure di sostegno finanziario delle banche centrali, nonché in merito ai benefici che gli enti creditizi ne hanno tratto. Sulla base di tale relazione e previa consultazione della BCE, entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'utilizzo e i benefici di tali operazioni di rifinanziamento e di misure di sostegno finanziario per gli enti creditizi autorizzati nell'Unione, corredata, se del caso, di una proposta legislativa relativa all'utilizzo di tali operazioni di rifinanziamento e misure di sostegno finanziario.
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Riesame e relazione (Art. 161 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo