Art. 127

Valutazione dell'equivalenza della vigilanza su base consolidata dei paesi terzi

In vigore dal 26 giu 2013
Valutazione dell'equivalenza della vigilanza su base consolidata dei paesi terzi 1.   Qualora un ente, la cui impresa madre sia un ente o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede centrale in un paese terzo, non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi dell', le autorità competenti valutano se l'ente sia soggetto a vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella disciplinata dai principi fissati dalla presente direttiva e dai requisiti della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. La valutazione è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi entità regolamentata autorizzata nell'Unione o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate. 2.   La Commissione può chiedere al comitato bancario europeo di fornire indicazioni generali per stabilire se i regimi di vigilanza su base consolidata delle autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza su base consolidata stabiliti nel presente capo riguardo agli enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo. Il comitato bancario europeo riesamina regolarmente tali indicazioni e tiene conto di qualsiasi modifica ai regimi di vigilanza su base consolidata apportata dalle autorità competenti in questione. L'ABE assiste la Commissione e il comitato bancario europeo nell'esecuzione di detti compiti, tra l'altro valutando anche l'opportunità di aggiornare dette indicazioni. L'autorità competente che effettua la valutazione di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di tali indicazioni. A tale scopo, l'autorità competente consulta l'ABE prima di adottare una decisione. 3.   In mancanza di tale vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano mutatis mutandis all'ente la presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 o autorizzano le loro autorità competenti a far ricorso ad altre tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata sugli enti. Tali tecniche di vigilanza sono concordate dall'autorità competente cui spetterebbe la vigilanza su base consolidata previa consultazione delle altre autorità competenti interessate. In particolare, le autorità competenti possono disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede centrale nell'Unione e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o alla posizione consolidata degli enti di tale società di partecipazione finanziaria mista. Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata stabiliti nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all'ABE e alla Commissione.
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Valutazione dell'equivalenza della vigilanza su base consolidata dei paesi terzi (Art. 127 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo