Art. 101

Riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni

In vigore dal 26 giu 2013
Riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni 1.   Le autorità competenti riesaminano regolarmente, e almeno ogni tre anni, l'osservanza da parte degli enti dei requisiti relativi ai metodi che richiedono l'autorizzazione delle autorità competenti prima di utilizzare tali metodi per il computo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente alla parte tre del regolamento (UE) n. 575/2013. Esse prestano particolare attenzione ai cambiamenti delle attività di un ente e all'applicazione dei predetti metodi a nuovi prodotti. Se si individuano carenze sostanziali nella cattura dei rischi mediante il metodo interno di un ente, le autorità competenti assicurano che esse vengano corrette o adottano provvedimenti adeguati per attenuarne le conseguenze, anche imponendo fattori moltiplicativi più elevati o maggiorazioni del capitale, oppure adottando altre misure adeguate ed efficaci. 2.   Le autorità competenti riesaminano e valutano in particolare se l'ente utilizzi tecniche e pratiche ben sviluppate e aggiornate per tali metodi. 3.   Se per un modello interno di rischio di mercato numerosi scostamenti, di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013, indicano che il modello non è o non è più sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano l'autorizzazione ad utilizzare il modello interno o impongono misure opportune per assicurare che il modello sia migliorato immediatamente. 4.   Se un ente ha ottenuto l'autorizzazione ad applicare un metodo che richiede l'autorizzazione delle autorità competenti prima di utilizzare tale metodo per il computo dei requisiti in materia di fondi propri conformemente alla parte tre del regolamento (UE) n. 575/2013, ma non soddisfa più i requisiti per l'applicazione di tale metodo, le autorità competenti esigono che l'ente dimostri con piena soddisfazione delle autorità competenti che l'effetto della non conformità non è significativo, se del caso, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 o presenti un piano mirante a ripristinare tempestivamente l'osservanza dei requisiti e fissano un termine per la sua attuazione. Le autorità competenti impongono miglioramenti del piano se è poco probabile che esso consenta di giungere alla piena conformità o se il termine è inadeguato. Se è improbabile che l'ente sia in grado di ripristinare la conformità entro un termine adeguato e, se del caso, non abbia dimostrato in modo soddisfacente che l'effetto della non conformità non è significativo, l'autorizzazione ad utilizzare il metodo è revocata o limitata ai settori conformi o a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato. 5.   Al fine di promuovere l'uniforme solidità dei metodi interni all'interno dell'Unione, l'ABE analizza i metodi interni dei diversi enti, compresi l'uniformità nell'attuazione della definizione di default e il modo in cui gli enti trattano rischi o esposizioni simili. L'ABE elabora orientamenti conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010 contenenti parametri di riferimento sulla base di detta analisi. Le autorità competenti tengono conto della predetta analisi e dei predetti parametri di riferimento per il riesame delle autorizzazioni all'utilizzo di modelli interni concesse agli enti.
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