Art. 30
Raccolta di informazioni su singoli casi
In vigore dal 26 giu 2013
Raccolta di informazioni su singoli casi
Per l’esame di singoli casi, gli Stati membri:
a)
non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;
b)
non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d’origine.
Storico versioni
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