Art. 30 · Raccolta di informazioni su singoli casi

Art. 30

Raccolta di informazioni su singoli casi

In vigore dal 26 giu 2013
Raccolta di informazioni su singoli casi Per l’esame di singoli casi, gli Stati membri: a) non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda; b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica del richiedente o delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d’origine.
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