Art. 1
Modifica della direttiva 2003/41/CE
In vigore dal 21 mag 2013
Modifica della direttiva 2003/41/CE
All’articolo 18 della direttiva 2003/41/CE è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 bis. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli enti soggetti a vigilanza, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti verifichino l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito degli enti, valutino l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (*1), nell’ambito delle loro politiche di investimento e, se del caso, incoraggino a ridurre l’incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.
(*1)
GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:14:oj#art-1