Art. 3
Modifiche della direttiva 2011/61/UE
In vigore dal 21 mag 2013
Modifiche della direttiva 2011/61/UE
L’articolo 15 della direttiva 2011/61/UE è così modificato:
1)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. I GEFIA mettono in atto sistemi appropriati di gestione del rischio per individuare, misurare, gestire e monitorare adeguatamente tutti i rischi inerenti a ogni strategia di investimento del FIA e ai quali ogni FIA è o può essere esposto. In particolare, i GEFIA non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (*3), per valutare il merito di credito delle attività dei FIA.
(*3)
GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.»;"
2)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività dei FIA, le autorità competenti verificano l’adeguatezza delle procedure di valutazione del credito dei GEFIA, valutano l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito di cui al paragrafo 2, primo comma, nell’ambito delle politiche di investimento dei FIA e, se del caso, incoraggiano a ridurre l’incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.»;
3)
al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
«Le misure che specificano i sistemi di gestione del rischio di cui al primo comma, lettera a), garantiscono che ai GEFIA sia impedito di affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito di cui al paragrafo 2, primo comma, per valutare il merito di credito delle attività dei FIA.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:14:oj#art-3