Art. 3
Rapporto con altri atti giuridici dell'Unione
In vigore dal 21 mag 2013
Rapporto con altri atti giuridici dell'Unione
1. Salvo ove la presente direttiva disponga diversamente, in caso di conflitto tra una qualsiasi disposizione della presente direttiva e una disposizione di un altro atto giuridico dell'Unione riguardante le procedure extragiudiziali di ricorso avviate da un consumatore nei confronti di un professionista, prevale la disposizione della presente direttiva.
2. La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 2008/52/CE.
3. L' della presente direttiva lascia impregiudicate disposizioni relative all'informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso extragiudiziale contenute in altri atti giuridici dell'Unione, che si applicano in aggiunta a detto articolo.
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