Art. 19
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie
In vigore dal 21 mag 2013
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie
1. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di risoluzione delle controversie stabiliti nei loro territori che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi della presente direttiva e inseriti in elenco conformemente all', paragrafo 2, trasmettano all'autorità competente:
a)
il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web;
b)
informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro;
c)
le proprie norme procedurali;
d)
le loro tariffe, se del caso;
e)
la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie;
f)
la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie;
g)
una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie;
h)
i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell', paragrafo 4;
i)
una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o no i requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente direttiva e di rispettare o no i requisiti di qualità di cui al capo II.
Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) a h) vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorità competente in merito a tali modifiche.
2. Gli Stati membri che decidono di consentire le procedure di cui all', paragrafo 2, lettera a), garantiscono che gli organismi ADR che applicano tali procedure comunichino alle autorità competenti, oltre alle informazioni e alle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni necessarie a valutare la loro conformità ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui all', paragrafo 3.
3. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR comunichino ogni due anni alle autorità competenti informazioni concernenti:
a)
il numero di controversie ricevute e i tipi di reclami ai quali si riferiscono;
b)
la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere un risultato;
c)
il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute;
d)
la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR;
e)
eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
f)
se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
g)
se applicabile, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate dell'ADR conformemente all', paragrafo 6;
h)
la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:11:oj#art-19