Art. 3

Attuazione

In vigore dal 19 mar 2013
Attuazione 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 marzo 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 giugno 2013 per quanto concerne i generatori aerosol contenenti una sostanza. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2015 per quanto riguarda i generatori aerosol contenenti miscele. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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Attuazione (Art. 3 Direttiva (UE) 2013/10) — Testo vigente | Portale Normativo