Art. 1
Modifiche della direttiva 75/324/CEE
In vigore dal 19 mar 2013
Modifiche della direttiva 75/324/CEE
La direttiva 75/324/CEE è modificata come segue:
1)
All’articolo 8, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), su ogni generatore aerosol o su un’etichetta ad esso applicata, nel caso in cui non sia possibile apporre diciture particolari sull’aerosol a causa delle sue piccole dimensioni (capacità massima pari o inferiore a 150 ml) si devono apporre, in caratteri visibili, leggibili e indelebili, le seguenti indicazioni:
(*1)
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;"
b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
le diciture di cui al punto 2.2 dell’allegato,».
2)
L’allegato è così modificato:
a)
al punto 1, sono inseriti i seguenti punti 1.7 bis e 1.7 ter:
«1.7 bis. Sostanza
Per "sostanza" s’intende una sostanza quale definita all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
1.7 ter. Miscela
Per "miscela" s’intende una miscela quale definita all’, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;
b)
al punto 2, i punti da 2.2 a 2.4 sono sostituiti dai seguenti:
«2.2. Etichettatura
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:
a)
qualunque ne sia il contenuto:
i)
l’indicazione di pericolo H229: "Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato";
ii)
i consigli di prudenza P210 e P251 di cui all’allegato IV, parte 1, tabella 6.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
iii)
il consiglio di prudenza P410 + P412 di cui all’allegato IV, parte 1, tabella 6.4, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
iv)
il consiglio di prudenza P102 di cui all’allegato IV, parte 1, tabella 6.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, se l’aerosol è un prodotto di consumo;
v)
le ulteriori precauzioni d’impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d’uso separate, queste devono recare tali precauzioni d’impiego supplementari;
b)
quando l’aerosol è classificato come "non infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza "Attenzione";
c)
quando l’aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell’etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 2" di cui all’allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008;
d)
quando l’aerosol è classificato come "estremamente infiammabile" secondo i criteri del punto 1.9, l’avvertenza "Attenzione" e gli altri elementi dell’etichetta per "Aerosol infiammabili di categoria 1" di cui all’allegato I, tabella 2.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2.3. Volume della fase liquida
A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90 % della capacità netta.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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