Art. 28
Accordi tra imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura
In vigore dal 21 nov 2012
Accordi tra imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura
Le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto ferroviario concludono, a norma del diritto pubblico o privato, gli accordi necessari con i gestori dell’infrastruttura ferroviaria utilizzata. Le condizioni alla base di detti accordi sono non discriminatorie e trasparenti, ai sensi della presente direttiva.
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