Art. 26
Utilizzo efficace della capacità di infrastruttura
In vigore dal 21 nov 2012
Utilizzo efficace della capacità di infrastruttura
Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di imposizione dei canoni e di assegnazione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria rispettino i principi enunciati nella presente direttiva e, pertanto, consentano al gestore dell’infrastruttura di offrire sul mercato la capacità di infrastruttura disponibile al fine del suo utilizzo ottimale.
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