Art. 2

In vigore dal 25 ott 2012
Lo statuto o l'atto costitutivo della società contengono almeno le seguenti indicazioni: a) il tipo e la denominazione della società; b) l'oggetto sociale; c) quando la società non ha un capitale autorizzato, l'importo del capitale sottoscritto, d) quando la società ha un capitale autorizzato, il suo importo e l'importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare le attività, nonché in occasione di ogni modifica del capitale autorizzato, fatto salvo l', lettera e), della direttiva 2009/101/CE; e) quando non siano disciplinate dalla legge, le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi, dell'amministrazione, della direzione, della vigilanza o del controllo della società, nonché le norme relative alla ripartizione delle competenze tra questi organi; f) la durata della società, se quest'ultima non è costituita a tempo indeterminato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2012:30:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo