Art. 2
In vigore dal 25 ott 2012
Lo statuto o l'atto costitutivo della società contengono almeno le seguenti indicazioni:
a)
il tipo e la denominazione della società;
b)
l'oggetto sociale;
c)
quando la società non ha un capitale autorizzato, l'importo del capitale sottoscritto,
d)
quando la società ha un capitale autorizzato, il suo importo e l'importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare le attività, nonché in occasione di ogni modifica del capitale autorizzato, fatto salvo l', lettera e), della direttiva 2009/101/CE;
e)
quando non siano disciplinate dalla legge, le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi, dell'amministrazione, della direzione, della vigilanza o del controllo della società, nonché le norme relative alla ripartizione delle competenze tra questi organi;
f)
la durata della società, se quest'ultima non è costituita a tempo indeterminato.
Storico versioni
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