Art. 5

Diritti della vittima al momento della denuncia

In vigore dal 25 ott 2012
Diritti della vittima al momento della denuncia 1.   Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto della denuncia formale da essi presentata alla competente autorità di uno Stato membro che indichi gli elementi essenziali del reato interessato. 2.   Gli Stati membri assicurano che la vittima che intende presentare una denuncia relativa a un reato e non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente abbia la possibilità di presentare la denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica. 3.   Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente disponga, qualora ne faccia richiesta, della traduzione gratuita, in una lingua che comprende, dell'avviso di ricevimento scritto della sua denuncia di cui al paragrafo 1.
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Diritti della vittima al momento della denuncia (Art. 5 Direttiva (UE) 2012/29) — Testo vigente | Portale Normativo