Art. 7

Diritto all’interpretazione e alla traduzione

In vigore dal 25 ott 2012
Diritto all’interpretazione e alla traduzione 1.   Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell'ambito del procedimento penale, gratuitamente, almeno durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari. 2.   Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o internet, a meno che la presenza fisica dell’interprete non sia necessaria perché la vittima possa esercitare correttamente i suoi diritti o comprendere il procedimento. 3.   Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia fornita, secondo il ruolo della vittima previsto nell'ambito del procedimento penale dal pertinente sistema giudiziario penale, previa richiesta, la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale. 4.   Gli Stati membri assicurano che alla vittima che ha diritto a informazioni sulla data e sul luogo del processo, a norma dell', paragrafo 1, lettera b),e che non comprende la lingua dell'autorità competente, sia fornita la traduzione delle informazioni che ha diritto a ricevere, previa richiesta. 5.   La vittima può presentare una richiesta motivata affinché un documento sia considerato fondamentale. Non vi è l'obbligo di tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di partecipare attivamente al procedimento penale. 6.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente valuti se le vittime necessitino dell’interpretazione o della traduzione, come previsto ai paragrafi 1 e 3. La vittima può impugnare una decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione. Le norme procedurali di tale impugnazione sono determinate dal diritto nazionale. 8.   L'interpretazione e la traduzione e l'eventuale esame di un'impugnazione avverso una decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione a norma del presente articolo non prolungano irragionevolmente il procedimento penale.
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Diritto all’interpretazione e alla traduzione (Art. 7 Direttiva (UE) 2012/29) — Testo vigente | Portale Normativo