Art. 20

Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali

In vigore dal 25 ott 2012
Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali: a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente; b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale; c) la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria; d) le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale.
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Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali (Art. 20 Direttiva (UE) 2012/29) — Testo vigente | Portale Normativo