Art. 22.tit_1

Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione

In vigore dal 25 ott 2012
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Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione (Art. 22.tit_1 Direttiva (UE) 2012/29) — Testo vigente | Portale Normativo