Art. 28

Recepimento

In vigore dal 25 ott 2012
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 giugno 2014. Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all', all', paragrafo 1, primo comma, all', paragrafo 5, all', paragrafo 6, all', paragrafo 9, ultimo comma, all', paragrafo 6, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 2 nonché all'allegato V, punto 4, entro le date ivi specificate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2012:27:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo