Art. 7
Regimi obbligatori di efficienza energetica
In vigore dal 25 ott 2012
Regimi obbligatori di efficienza energetica
1. Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale regime garantisce che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che sono parti designate o obbligate a norma del paragrafo 4 e che operano sul territorio di ciascuno Stato membro conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo il paragrafo 2.
Detto obiettivo è almeno equivalente al conseguimento ogni anno dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di nuovi risparmi pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio realizzate nell'ultimo triennio precedente al 1o gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da questo calcolo.
Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi di cui al secondo comma nel corso del periodo.
2. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro può:
a)
effettuare il calcolo previsto al paragrafo 1, secondo comma, usando valori dell'1 % nel 2014 e 2015; dell'1,25 % nel 2016 e 2017; e dell'1,5 % nel 2018, 2019 e 2020;
b)
escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
c)
consentire che nel volume dei risparmi energetici richiesti ai sensi del paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all', paragrafo 4, all', paragrafo 5, lettera b), e all', paragrafi da 1 a 6 e 9; e
d)
contabilizzare nel volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1 i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è cominciata a partire dal 31 dicembre 2008 che continuano ad avere un impatto nel 2020 e che possono essere misurate e verificate.
3. L'applicazione del paragrafo 2 non comporta una riduzione superiore al 25 % del volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri che ricorrono al paragrafo 2 ne informano la Commissione entro il 5 giugno 2014, comunicandole anche gli elementi elencati al paragrafo 2 da applicare e un calcolo che illustri il loro impatto sul volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1.
4. Fatto salvo il calcolo dei risparmi energetici ai fini dell'obiettivo conformemente al paragrafo 1, secondo comma, ciascuno Stato membro, ai fini del paragrafo 1, primo comma, designa, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sul suo territorio e può includere i distributori o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sul suo territorio. Il volume dei risparmi energetici necessari per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate tra i clienti finali, designati, se del caso, dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma del paragrafo 1 o, se gli Stati membri lo decidono, mediante risparmi energetici certificati derivanti da altre parti come descritto al paragrafo 7, lettera b).
5. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici richiesti a ciascuna parte obbligata in termini di consumo energetico finale o primario. Il metodo scelto per definire il volume di risparmio energetico richiesto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV.
6. Gli Stati membri garantiscono che i risparmi derivanti dai paragrafi 1, 2 e 9 del presente articolo e dall', paragrafo 6 siano calcolati conformemente all'allegato V, punti 1 e 2. Essi istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono verificati almeno una parte statisticamente significativa e un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica realizzate dalle parti obbligate. Tali misurazione, controllo e verifica sono effettuati indipendentemente dalle parti obbligate.
7. Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono:
a)
includere requisiti con una finalità sociale tra gli obblighi di risparmio che impongono, anche richiedendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie interessate dalla precarietà energetica o negli alloggi sociali;
b)
consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Se gli Stati membri lo consentono, essi garantiscono l'esistenza di una procedura di riconoscimento chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato e che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;
c)
consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi.
8. Una volta l'anno, gli Stati membri pubblicano i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, nonché complessivamente nel quadro del regime.
Gli Stati membri provvedono affinché le parti obbligate forniscano su richiesta:
a)
informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali (che evidenzino cambiamenti significativi alle informazioni presentate in precedenza); e
b)
informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando nel contempo l'integrità e la riservatezza delle informazioni che riguardano la sfera privata o sono sensibili sul piano commerciale, in conformità della normativa dell'Unione applicabile.
Tale richiesta non è presentata più di una volta l'anno.
9. In alternativa all'istituzione di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di adottare altre misure politiche per realizzare risparmi energetici tra i clienti finali, purché tali misure politiche soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 10 e 11. Il volume annuo di nuovi risparmi energetici realizzati grazie a questo approccio è equivalente al volume di nuovi risparmi energetici richiesti dai paragrafi 1, 2 e 3. A condizione che sia mantenuta l'equivalenza, gli Stati membri possono combinare regimi obbligatori con misure politiche alternative, compresi programmi nazionali di efficienza energetica.
Le misure politiche di cui al primo comma possono includere, in via non esaustiva, le seguenti misure politiche o combinazioni di queste ultime:
a)
imposte sull'energia o sul CO2 che hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia;
b)
regimi o strumenti di finanziamento o incentivi fiscali che portano all'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia;
c)
regolamentazioni o accordi volontari che comportano l'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia;
d)
standard e norme diretti a migliorare l'efficienza energetica dei prodotti e dei servizi, compresi gli edifici e i veicoli, fatta eccezione per i casi in cui sono obbligatorie e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione;
e)
regimi di etichettatura energetica, fatta eccezione per quelli obbligatori e applicabili negli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione;
f)
programmi di formazione e istruzione, compresi programmi di consulenza in materia di energia, che comportano l'applicazione di tecnologie o tecniche efficienti dal punto di vista energetico e hanno l'effetto di ridurre il consumo finale di energia.
Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 5 dicembre 2013 le misure politiche che intendono adottare ai fini del primo comma e dell', paragrafo 6, seguendo il quadro di cui all'allegato V, punto 4 e indicano come intendono realizzare il volume di risparmi richiesto. Per quanto riguarda le misure politiche di cui al secondo comma e all', paragrafo 6, tale notifica indica come sono rispettati i criteri di cui al paragrafo 10. Per quanto riguarda le misure politiche diverse da quelle di cui al secondo comma o all', paragrafo 6, gli Stati membri precisano come è raggiunto un livello equivalente di risparmi, monitoraggio e verifica. La Commissione può formulare proposte di modifica nei tre mesi successivi alla notifica.
10. Fatto salvo il paragrafo 11, per le misure politiche adottate a norma del paragrafo 9, secondo comma, e dell', paragrafo 6, valgono i criteri seguenti:
a)
le misure politiche prevedono almeno due periodi intermedi entro il 31 dicembre 2020 e portano al conseguimento del livello di ambizione di cui al paragrafo 1;
b)
la responsabilità di ciascuna parte incaricata, parte partecipante o autorità pubblica responsabile dell'attuazione, a seconda dei casi, è definita;
c)
i risparmi energetici da conseguire sono determinati in modo trasparente;
d)
il volume dei risparmi energetici richiesti o da conseguire grazie alla misura politica sono espressi in termini di consumo energetico finale o primario, usando i fattori di conversione stabiliti all'allegato IV;
e)
i risparmi energetici sono calcolati usando i metodi e principi di cui all'allegato V, punti 1 e 2;
f)
i risparmi energetici sono calcolati usando i metodi e principi di cui all'allegato V, punto 3;
g)
una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti è presentata dalle parti partecipanti, salvo non sia fattibile, e resa accessibile al pubblico;
h)
è assicurato il monitoraggio dei risultati e sono previste misure adeguate se i progressi non sono soddisfacenti;
i)
è istituito un sistema di controllo che include anche la verifica indipendente di una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica; e
j)
i dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici sono pubblicati annualmente.
11. Gli Stati membri provvedono affinché le imposte di cui al paragrafo 9, secondo comma, lettera a) siano conformi ai criteri elencati al paragrafo 10, lettere a), b), c), d), f), h) e j).
Gli Stati membri provvedono affinché le regolamentazioni e gli accordi volontari di cui al paragrafo 9, secondo comma, lettera c) siano conformi ai criteri elencati al paragrafo 10, lettere a), b), c), d), e), g), h), i) e j).
Gli Stati membri provvedono affinché le altre misure politiche di cui al paragrafo 9, secondo comma, e i fondi nazionali per l'efficienza energetica di cui all', paragrafo 6 siano conformi ai criteri elencati al paragrafo 10, lettere a), b), c), d), e), h), i) e j).
12. Gli Stati membri provvedono affinché non si proceda a un doppio conteggio dei risparmi energetici nei casi in cui l'impatto delle misure politiche si sovrappone a quello delle azioni individuali.
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