Art. 19
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
In vigore dal 4 lug 2012
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' concernente le modifiche necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico l', paragrafo 5, e gli allegati IV, VII, VIII e IX. Nel modificare l'allegato VII, si tiene conto delle deroghe concesse ai sensi della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (28).
Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di AEE, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2012:19:oj#art-19