Art. 16

Registrazione, informazione e comunicazioni

In vigore dal 4 lug 2012
Registrazione, informazione e comunicazioni 1.   Gli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tale registro ha lo scopo di verificare l'osservanza delle prescrizioni della presente direttiva. I produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, lettera f), punto iv), sono registrati nello Stato membro in cui effettuano la vendita. Ove tali produttori non siano registrati nello Stato membro in cui effettuano la vendita, essi sono registrati attraverso i loro rappresentanti autorizzati di cui all', paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri garantiscono che: a) ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell', sia registrato come richiesto e possa inserire, on line, nel loro registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, rendendo conto delle attività del produttore in tale Stato membro; b) all'atto della registrazione, ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell', fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte A, impegnandosi ad aggiornarle opportunamente; c) ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell', fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte B; d) i registri nazionali forniscano nel proprio sito internet rimandi (link) agli altri registri nazionali per facilitare in tutti gli Stati membri la registrazione dei produttori o, se designati a norma dell', dei rappresentanti autorizzati. 3.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire il formato della registrazione e delle comunicazioni e la frequenza delle comunicazioni al registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate nello Stato membro, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso. 5.   Gli Stati membri inviano ogni tre anni alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sulle informazioni di cui al paragrafo 4. La relazione sull'attuazione è redatta sulla base di un questionario di cui alle decisioni della Commissione 2004/249/CE (26) e 2005/369/CE (27). La relazione è messa a disposizione della Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato. La prima relazione verte sul periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
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