Art. 5

Recepimento

In vigore dal 13 giu 2012
Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 7 luglio 2014. 2.   Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri adottano, entro due anni dall'adozione di atti di esecuzione di cui all'articolo 4 quater della direttiva 2009/101/CE, pubblicano e applicano le disposizioni necessarie per conformarsi: — all', paragrafi 3 e 4, e all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE, — all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE, — all', paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 3 ter, all'articolo 3 quater, all'articolo 3 quinquies e all'articolo 4 bis, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2009/101/CE. In seguito all'adozione di detti atti di esecuzione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data limite per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo. 3.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Recepimento (Art. 5 Direttiva (UE) 2012/17) — Testo vigente | Portale Normativo