Art. 1
Modifiche alla direttiva 89/666/CEE
In vigore dal 13 giu 2012
Modifiche alla direttiva 89/666/CEE
La direttiva 89/666/CEE è cosi modificata:
1)
all’, sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. Gli atti e le indicazioni di cui all', paragrafo 1, sono resi pubblici mediante il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma, del trattato (*1) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ("il sistema di interconnessione dei registri"). L'articolo 3 ter e l'articolo 3 quater, paragrafo 1, di detta direttiva, si applicano mutatis mutandis.
4. Gli Stati membri provvedono a che le succursali dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nella comunicazione tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale identificativo unico comprende quanto meno gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della succursale in detto registro, e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.
(*1)
GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11.
Nota: il titolo della direttiva 2009/101/CE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all' del trattato di Lisbona; esso conteneva inizialmente un riferimento all'articolo 48, secondo comma, del trattato.»;
"
2)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 5 bis
1. Attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il registro in cui una società è iscritta rende disponibili senza indugio le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro del registro della società.
2. Il registro in cui una succursale è iscritta assicura, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il ricevimento immediato delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è gratuito per i registri.
4. Gli Stati membri decidono la procedura da seguire in seguito al ricevimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Detta procedura garantisce che, ove una società sia stata sciolta o cancellata dal registro, le sue succursali siano anch'esse cancellate immediatamente dal registro.
5. La seconda frase del paragrafo 4 non si applica alle succursali di società che sono state cancellate dal registro a seguito di un cambiamento della ragione sociale della società interessata, di fusioni o scissioni, o del trasferimento transfrontaliero della sede sociale.»;
3)
è inserita la sezione seguente:
«SEZIONE III bis
PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 11 bis
Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*2).
(*2)
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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