Art. 3

Diritto all’informazione sui diritti

In vigore dal 22 mag 2012
Diritto all’informazione sui diritti 1.   Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti: a) il diritto a un avvocato; b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio; c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’; d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione; e) il diritto al silenzio. 2.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2012:13:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo