Art. 3
Diritto all’informazione sui diritti
In vigore dal 22 mag 2012
Diritto all’informazione sui diritti
1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:
a)
il diritto a un avvocato;
b)
le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
c)
il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’;
d)
il diritto all’interpretazione e alla traduzione;
e)
il diritto al silenzio.
2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.
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