Art. 8

Garanzie procedurali

In vigore dal 13 dic 2011
Garanzie procedurali 1.   Le decisioni che respingono la domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o le decisioni che revocano il permesso unico in base a criteri previsti dal diritto dell’Unione o nazionale sono motivate e notificate per iscritto. 2.   Le decisioni che respingono una domanda di rilascio, modifica o rinnovo del permesso unico o che revocano il permesso unico sono impugnabili nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta di cui al paragrafo 1 sono indicati l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa presso cui l’interessato può presentare ricorso nonché i termini entro cui presentarlo. 3.   Una domanda può essere considerata inammissibile per ragioni legate ai volumi di ingresso di cittadini di paesi terzi che entrano a fini lavorativi e in tal caso non necessita di essere trattata.
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