Art. 6
Permesso unico
In vigore dal 13 dic 2011
Permesso unico
1. Gli Stati membri rilasciano il permesso unico usando il modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicano le informazioni relative al permesso di lavoro conformemente alla lettera a), sezione 7.5-9, dell’allegato del medesimo regolamento.
Gli Stati membri possono indicare informazioni supplementari concernenti il rapporto di lavoro del cittadino di un paese terzo (ad esempio nome e indirizzo del datore di lavoro, luogo di lavoro, tipo di lavoro, orario di lavoro, retribuzione) su supporto cartaceo oppure memorizzare tali dati in formato elettronico come previsto all’ del regolamento (CE) n. 1030/2002 e alla lettera a), sezione 16, del relativo allegato.
2. Quando rilasciano un permesso unico, gli Stati membri non rilasciano permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro.
Storico versioni
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